Art. 629 – Estorsione
1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (1).
2. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente (2).
(1) Comma così modificato dall’art. 113, L. 689/1981, dall’art. 8, 419/1991, convertito, con modificazioni, con L. 172/1992, e, successivamente, dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4, L. 3/2012.
(2) Comma prima sostituito dall’art. 4, L. 497/1974 e poi così modificato dall’art. 8, secondo comma, DL 419/1991, convertito, con modificazioni, con L. 172/1992, e, successivamente, dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4, L. 3/2012 e da ultimo dall’art. 1, comma 9, L. 103/2017.