Per il tribunale di Pisa è illegittimo lo stato d’emergenza per il Covid19, si tratta di una situazione che non è contemplata né dalla Costituzione né dalla legge ordinaria; illegittimi inoltre tutti i DPCM e la decretazione d’urgenza
Sospesi e compressi diritti costituzionali
Lo stato di emergenza è una condizione particolare, che però non è prevista dalla nostra Costituzione. Questa una delle prime precisazioni contenute nella ben motivata e strutturata sentenza n. 1842 del Tribunale Monocratico di Pisa, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Lina Manuali, depositata il 17 febbraio 2022 (sotto allegata in versione integrale), chiamata a decidere sulla condanna per il reato ex art. 650 c.p. nei confronti di due prevenuti che avevano violato il primo lockdown di marzo 2020.
Leggi anche Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covid
Assolvendo nella “formula più ampia e favorevole” entrambi perchè il fatto non sussiste e non è più previsto dalla legge come reato, questo coraggioso giudice partendo dal Dpcm 8.3.2020 (non reputato dalla stessa provvedimento legalmente dato dall’autorità come richiesto dall’art. 650 c.p.) ripercorre e confuta tutte le disposizioni legislative emanate nel biennio dello stato d’emergenza instaurato con la pandemia.
Ciò perchè a causa del Covid-19, esordisce infatti, “al fine di tutelare la salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa”. Libertà non da poco visto che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro” della Costituzione stessa, tanto da ritenersi non revisionabili nemmeno con il procedimento di revisione costituzionale, “ragion per cui – secondo la stessa – occorre verificare se, a quali condizioni e con quali modalità, in situazioni emergenziali, tali diritti possano essere compressi a tutela di altri anch’essi costituzionalmente previsti”.
Lo stato d’emergenza non è nella Costituzione
Partendo, si diceva, dallo stato di emergenza, la sentenza evidenzia in primis che l’ordinamento costituzionale italiano “non contempla nè lo stato d’eccezione, nè lo stato d’emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost.”.
L’assenza di una disciplina specifica dello stato di emergenza nella Costituzione, che non è riconducibile allo stato di guerra, precisa ancora la sentenza, è stata una scelta precisa dei Costituenti, proprio per scongiurare la compressione dei diritti fondamentali.
Diritti fondamentali che, anche in presenza di uno stato emergenziale in cui è necessario attuare i principi precauzionali del primum vivere e del salus rei publicae, non possono essere classificati in base a un ordine gerarchico, perché non c’è gerarchia tra principi fondamentali. Non sussiste, quindi, alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri.
Diritto “tiranno” sopprimere alcuni diritti a favore di altri
Questa premessa per sostenere che qualora l’esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, la limitazione di altri, ciò deve avvenire comunque “nel rispetto dei principi della legalità, riserva di legge, necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità”.
Sopprimere alcuni diritti per dare prevalenza ad altri finisce altrimenti per dare vita a un “diritto tiranno”, la cui prevalenza pone in una situazione deteriore tutti gli altri, con conseguente non solo violazione della Costituzione ma addirittura superamento del perimetro delineato dalla carta costituzionale.
- La pandemia non è un rischio igienico-sanitario
- Stato d’emergenza privo di copertura normativa
- Illegittimi tutti i provvedimenti emessi per il contenimento dell’epidemia
- Parlamento “mero ufficio di conversione” dei decreti del Governo
- Stringenti limitazioni dei diritti in violazione dei principi costituzionali
- Fine dello stato d’emergenza, fine delle restrizioni: raggiunto il limite massimo di tollerabilità
Fonte: Studio Cataldi