E’ uscita la notizia che il vaccino MONOVALENTE contro il tetano è stato ufficialmente rimpiazzato dal bi-valente Td (tetano-difterite) e dal tri-valente tDpa (difterite-tetano-pertosse). Questo vuol dire che negli HUB vaccinali od al PS si trovano solo le componenti multiple, mentre con l’acquisto in farmacia è ancora possibile trovare la soluzione mono contro il tetano. Ma a parte questa scelta commerciale della quale poco ci importa, quello che reputiamo più grave è che il messaggio che è partito dal “mondo del dissenso” sia: “In Italia, la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per tantissime categorie di lavoratori. Togliendo il monovalente, la ditta (col silenzio assenso delle istituzioni) mette milioni di persone in trappola:
• La Legge ti obbliga a proteggerti dal tetano.
• La Ditta ti toglie l’unico strumento mirato per farlo.
• Il Risultato: sei costretto a subire somministrazioni superflue di antigeni contro malattie che non ti riguardano o per cui sei già protetto, solo per poter lavorare.
Davvero parliamo ancora di OBBLIGO VACCINALE? E’ ora di finirla di reggere il sistema con la disinformazione. Facciamo il punto sulla normativa vigente che NON OFFRE INTERPRETAZIONI PERSONALI. La Legge 292/1963 al suo art. 1 prevede l’obbligatorietà della vaccinazione antitetanica per alcune categorie lavorative. In sostanza, si trattava di tutti coloro che avevano un “libretto di lavoro”. Infatti, all’art. 7 del DPR 1301/1965 si parlava di adeguamento del libretto di lavoro che “sarà modificato, riservando apposito spazio per la registrazione delle iniezioni di anatossina tetanica, in luogo della annotazione della vaccinazione e rivaccinazione antivaiolosa”. In pratica, al tempo degli anni ’60, il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione lavorativa, acquisiva il libretto vaccinale (requisito contrattuale), sul quale doveva essere annotata la vaccinazione antitetanica, con i relativi richiami che erano effettuati a cura dell’ufficiale sanitario locale. Quel documento, il libretto di lavoro, veniva custodito dal datore di lavoro e poteva essere oggetto anche di visita ispettiva. Non vi è alcuna equiparazione di studenti, anche stagisti, ai lavoratori.
In tale legge non è mai menzionata la figura del medico competente e ad esso non sono assegnati compiti, di natura amministrativa, correlati alla verifica vaccinale all’atto dell’assunzione. Il medico competente, figura introdotta successivamente dal D.lgs. 81/2008, non può pertanto essere considerato titolare, ai sensi della Legge n. 292/1963, di specifici obblighi di verifica amministrativa. La verifica, al tempo, era in capo al datore di lavoro che doveva acquisire un libretto vaccinale conforme (requisito per l’assunzione), pena gravi responsabilità. Pur essendo vigente tale legge 292/1963, la stessa non può più essere applicata perchè, “monca” del suo regolamento attuativo e dell’atto su cui si poteva svolgere la verifica e che era il requisito contrattuale (libretto di lavoro), si troverebbe ulteriormente in contrasto con i principi trattati dal D.lgs 81/2008 che disciplina anche il rischio biologico e, in virtù dell’art. 304 di tale norma, può dirsi tacitamente abrogata.
Come affrontare datore di lavoro, medico competente, scuola, associazione sportiva o medico dello sport che parlano di obbligo vaccinale? lo trovate nel link al titolo. Difendere un diritto, significa difendere tutti i diritti di tutti e li proteggeremo perchè OGGI TOCCA A NOI! Se il Governo non è in grado di fare gli interessi di Stato, è ora che il Cittadino Sovrano intervenga. Abbiamo tanto da fare e lo faremo. NOI siamo la Resistenza Ontologica: gli unici Custodi dello Stato di Diritto.
Alessandra Ghisla – Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
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