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    UN’ALTRA IMPORTANTE SENTENZA – E’ legittimo il rifiuto di sottoscrivere il consenso informato.

    23 Marzo 2022Updated:24 Marzo 20222 Mins Read
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    UN’ALTRA IMPORTANTE SENTENZA – E’ legittimo il rifiuto di sottoscrivere il consenso informato. Il Tribunale di Ivrea (sentenza del 15 marzo) ordina il risarcimento in favore dell’infermiera sospesa.

    Il giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea, Magda D’Amelio, ha dato ragione all’infermiera di 55 anni sospesa dall’Asl To4 il 4 settembre 2021 perché non vaccinata. Quel giorno infatti la donna si era recata all’hub vaccinale a Cuorgnè (Torino) ma si era rifiutata di firmare il consenso informato e dunque  non aveva ricevuto la vaccinazione contro il Covid.

    Adesso il giudice le ha dato ragione e ha condannando l’Asl To4 a pagarle le retribuzioni mancate e le spese legali. Per il giudice infatti la donna, secondo il decreto legge 44 del 2021, poteva essere ricollocata ad un’altra mansione come, ad esempio, ala centralino.

    La sentenza del Tribunale di Ivrea del 15 marzo è la seconda in Italia in pochi giorni, dopo quella del Tribunale di Firenze del 3 marzo, riportata nel nostro articolo dell’11 marzo, a prevedere un risarcimento a favore del dipendente non vaccinato sospeso.

    Nel caso della sentenza di Ivrea, l’infermiera lavorava all’ex ospedale di Castellamonte, ora trasformato in poliambulatorio, e secondo il giudice l’azienda sanitaria non ha preso in considerazione l’idea di demansionarla, trasferendola per esempio al centralino.

    La donna è stata rappresentata in aula dagli avvocati Cinzia Persico e Marco Pinato. La mattina in cui è stata sospesa si era effettivamente presentata al centro vaccinale situato alla ex Manifattura di Cuorgnè, ma era accompagnata dai suoi legali per sostenere che, in quanto obbligata a vaccinarsi, non avrebbe firmato il consenso informato in modo che eventuali danni fossero di responsabilità statale. Il medico vaccinatore, a quel punto, si era rifiutato di somministrarle il vaccino ed era scattata la sospensione senza stipendio.

    L’Asl To4 è stata condannata a pagare le retribuzioni maturate e non percepite dalla data della sospensione a quella della effettiva riammissione in servizio e anche a rifondere alla ricorrente le spese legali. I due presupposti che potrebbero costituire un precedente sono, appunto, la possibilità di rifiutare il consenso informato per le categorie con obbligo vaccinale e l’obbligo di valutazione di altra collocazione per il datore di lavoro.

    Fonte: eventiavversinews







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