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    Home » Blog » Avv. Fusillo: Guida pratica per accedere agli ospedali senza tampone e green pass
    Ogginotizie

    Avv. Fusillo: Guida pratica per accedere agli ospedali senza tampone e green pass

    24 Gennaio 20235 Mins Read
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    Se non vedi più il video CLICCA QUI

    Nonostante la conversione in legge del DL 162/2022 continuano ad arrivare segnalazioni di piccoli tiranni sanitari che pretendono di subordinare le cure e l’accesso alle strutture sanitarie al tampone o al possesso del green pass. Non possono fare. Ecco come affrontare il colloquio con i responsabili delle strutture.

    GUIDA PRATICA PER ACCEDERE AGLI OSPEDALI SENZA TAMPONE E GREEN PASS Come affrontare il dialogo con i piccoli tiranni che vogliono continuare ad imporre tamponi e green pass per accedere alle strutture sanitarie? Nel video una breve guida e nel link la testimonianza di una signora che con tenacia e determinazione è riuscita ad ottenere le prestazioni mediche che le spettavano senza cedere al ricatto del tampone e guadagnandosi anche la stima e il rispetto del chirurgo.

    Vademecum Ospedali e RSA

    Dal 31 dicembre 2022 la situazione riguardante le visite e l’accompagnamento negli ospedali, strutture sanitarie di riabilitazione e lungodegenza (ad es. RSA) è la seguente:

    GREEN PASS: tutte le norme che prevedevano la necessità del green pass (base o rafforzato) per accedere agli ospedali ed altre strutture simili sono state abrogate (v. art. 7 ter DL 162/2022 che abroga gli artt. 1 bis, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies del DL 44/2021 e gli artt. 2 bis e 2 quater del DL 52/2021). Pertanto, non è più necessario esibire il green pass per accedere. Non è necessario il green pass nemmeno per le uscite temporanee da strutture come RSA o simili.

    TAMPONI: La norma che prevedeva l’effettuazione del tampone come condizione per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso è stata abrogata (art. 2 bis DL 52/2021). Pertanto, in nessun caso può essere richiesto un tampone a pazienti, degenti o visitatori di strutture sanitarie o socio-sanitarie.

    Pubblichiamo un audio di una testimonianza di una signora che, opponendo gli argomenti descritti con tenacia e determinazione ad una struttura ospedaliera, è riuscita a farsi operare senza sottostare al ricatto del tampone e guadagnandosi anche la stima e il rispetto del chirurgo.

    MASCHERINE: Il Ministro della Salute ha prorogato sino al 30 aprile 2023 l’obbligo di essere muniti di mascherina chirurgica per lavoratori, utenti e visitatori di tutte le strutture sanitarie socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le altre strutture residenziali di assistenza, cura e riabilitazione.

    STUDI MEDICI E AMBULATORI: L’informazione inserita nella circolare del 1° gennaio 2023 del Ministero della Salute, secondo cui l’obbligo di indossare la mascherina sarebbe stato esteso a studi medici e ambulatori è errata. Non vi è alcun cambiamento rispetto alla disciplina già in vigore e l’obbligo c’è solo per le strutture sopra ricordate. Negli studi medici e ambulatori non è necessario indossare la mascherina chirurgica.

    VISITE A PAZIENTI E DEGENTI: Il decreto-legge 221/2021 prevedeva un minimo di 45 minuti al giorno sino alla fine dello stato di emergenza. Il DL 44/2021, art. 1 bis, comma 1, prevede la riapertura dell’accesso per familiari e visitatori di tutte le strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e comunque in tutte le strutture residenziali che prestino assistenza sociosanitaria (art. 44 DPR 12.01.2012) e le strutture residenziali socio-assistenziali. L’ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 (con l’allegato documento recante «Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale», adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, documento che prevedeva la necessità del green pass per l’accesso alle strutture sanitarie) non è più in vigore poiché si trattava di un’ordinanza integrativa del DPCM del 2.03.2021, adottata ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DL 19/2020 e comunque superata dall’art. 1 bis, commi 1 bis e ss. del DL 44/2021, ora abrogati, che disponevano una disciplina più restrittiva. L’ultimo dpcm in vigore, quello del 3 marzo 2021, ha cessato di avere efficacia il 19 febbraio 2022 con l’entrata in vigore della legge n. 11/2022 di conversione del decreto-legge 221/2022 che prevedeva, appunto, la definitiva perdita di efficacia del dpcm all’entrata in vigore della legge di conversione. Pertanto, non è più possibile il richiamo al documento cui rinviava l’ordinanza dell’8 maggio 2021 e non può essere chiesto il green pass per accedere alle strutture sanitarie. In ogni caso la normativa emergenziale ha perso definitivamente efficacia con la cessazione dello stato di emergenza in data 31 marzo 2022. Pertanto, dal 31 marzo 2022 in poi le visite riprendono gli orari normali e i responsabili delle strutture sanitarie non possono vietare ai pazienti e degenti di ricevere visite anche quotidiane dai loro cari, senza obbligo di esibizione del green pass.

    DIFFIDA: In caso di comportamenti dei responsabili delle strutture sanitarie e residenziali sopra indicate contrari alla nuova situazione è possibile inviare una diffida che si può scaricare qui (formato RTF, apribile con Word) oppure  qui in PDF stampabile.

    APPROFONDIMENTO STUDI MEDICI E AMBULATORI: Negli studi medici e negli ambulatori la mascherina NON E’ obbligatoria. Per chi fosse interessato ad un approfondimento normativo sulla ragioni per cui l’obbligo non sussiste rinviamo al documento allegato qui.

    DENUNCIA: Laddove i responsabili delle strutture continuino a frapporre ostacoli illegali alle visite e all’accesso sarà possibile denunciarli per i reati di violenza privata (610 c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e maltrattamenti (572 c.p.).

    Documenti da scaricare

    • Diffida Ospedale in PDF
    • Diffida Ospedale DOC
    • Obbligo mascherina
    • File Audio Testimonianza (mp3)diffida-ospedale.rtf






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