Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
Prima della pandemia avevamo le idee chiare sulla libertà personale: era inviolabile e poteva essere limitata solo con atto motivato del giudice (riserva di giurisdizione) nei casi espressamente previsti dalla legge (riserva di legge).
Poi nei primi mesi del 2020 abbiamo avuto il big bang, vennero introdotti nel nostro ordinamento illeciti penali finalizzati a sanzionare le condotte di violazione delle misure di contenimento previste nella legislazione emergenziale per contrastare la diffusione del Covid19.
All’inizio dunque era il caos, con l’art. 3 co. 4 d.l. DL n 6/2020 che sanzionava penalmente, con un rinvio all’art. 650 c.p., l’inosservanza delle misure di contenimento previste dallo stesso decreto ma che, avendo chiare fattezze di una norma penale in bianco, vennero immediatamente depenalizzate con il successivo d.l. n. 19/2020 che le convertiva nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
In questa opera di depenalizzazione, l’unica eccezione era rappresentata dalla violazione delle misure di contenimento da parte del soggetto positivo al virus, per la quale rimaneva la rilevanza penale posta, evidentemente, la presunta pericolosità per l’incolumità pubblica di condotte di questo tipo.
Si introduceva così il nuovo istituto della “quarantena”, da applicarsi in forza di un provvedimento amministrativo emanato dal sindaco quale autorità sanitaria locale (art. 1 co. 6 d.l. 33/2020).
Sotto il profilo sanzionatorio, l’art. 4 co. 6 del d.l. 19 (poi riprodotto nell’art. 2 co. 3 DL 74/2020 con qualche correttivo in ordine alla durata della misura) stabiliva che “salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’art. 1, co.2, lett. e (la quarantena appunto) è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio1934, n.1265”.
Il reato dell’art.260 RD 1265/34 è punito con la pena congiunta dell’arresto da 3 a 18 mesi e dell’ammenda da 500 a 5000 euro.
Con la cessazione dello stato di emergenza avvenuta il 31.3.2022 è cessata anche l’efficacia penale dei D.L. 18 e 33 del 2020 sicchè il Governo, per soddisfare la propria sete di sangue, ha introdotto un nuovo art. 10ter co.1 nel D.L. 52/21 con cui dispone che a “decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”, cui fa il paio il nuovo comma 2bis dell’art 13 DL 52/21 introdotto dal DL 24/22 secondo cui, “salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 10ter , co. 1, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”.
Il reato di violazione del divieto di uscire dall’abitazione da parte del soggetto positivo al virus, quindi, presuppone l’emanazione di un provvedimento amministrativo individuale di messa quarantena da parte dell’autorità sanitaria, con la conseguenza, che, in mancanza di un tale provvedimento, l’allontanamento dal domicilio da parte del soggetto positivo non costituisce reato, mancando un presupposto della condotta.
La nuova disciplina penale non si discosta dal precedente paradigma come, peraltro, ripropone le medesime problematiche che lasciavano lettera morta la norma: la necessità di un provvedimento notificato direttamente all’interessato dall’autorità sanitaria esplicitamente individuata dalla legge, in mancanza delle quali (autorità+provvedimento), le violazioni della quarantena da parte dei positivi saranno prive di rilevanza penale.
Senza contare che stiamo parlando di una condotta impossibile, perché una eventuale “evasione” dalla quarantena non costituisce reato se manca un provvedimento del Giudice che la dispone anche come misura cautelare.