Usate sempre le mascherine, dicono i rapinatori!
QUESTO E’ IL CARTELLO CHE SI DEVE ESPORRE

Se non sei tranquillo, sappi che la legge 155 che vieta di coprire il volto, non è stata abolita. Lo dicono le forze dell’ordine stesse!
SINDACATO UNITARIO PERSONALE IN UNIFORME
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Notizie postate a Settembre 2020, quindi possiamo immaginare a oggi quante altre rapine sono state commesse.
Nel 2020, da vari paesi del mondo, giunge notizia che sono aumentate in modo significativo le rapine, perpetrate da malviventi mascherati con mascherine chirurgiche. Ecco le ultime notizie.
Non v’è dubbio che, in tempi normali, se un dipendente bancario vedesse entrare un cliente con una mascherina, lancerebbe subito l’allarme antirapina oppure bloccherebbe la bussola d’ingresso. Oggi la situazione è completamente cambiata e di questo nuovo scenario non hanno mancato di approfittare i rapinatori, che possono entrare mascherati senza destare nessun sospetto.
Per fortuna i guanti non sono obbligatori anche se a un cliente che entra con i guanti non gli si dice di toglierli.
Le prime notizie sono giunte dagli Stati Uniti, dove il capo della polizia di una città della Pennsylvania ha dichiarato di aver registrato ben sette rapine da parte dei malviventi armati, mascherati con una mascherina chirurgica.
A Roma a Settenbre del 2020 ammontavano a circa 50 i colpi messi a segno con questo tipo di ”escamotage” dall’inizio della fase 1. Semplicissimo per i banditi usare la protezione per celare il volto e continuare a fare rapine negli esercizi commerciali. Un bandito solitario, armato di coltello, con la mascherina, ha colpito in una tabaccheria di via Prenestina: pochi soldi e forse per questo, il malvivente ha preso anche un mazzo di ”gratta e vinci”.
A Milano una filiale della Banca Popolare di Sondrio, in pieno centro, è stata rapinata da due malviventi con mascherine chirurgiche e guanti. Sfruttando il fatto che l’ingresso all’agenzia era contingentata, i malviventi sono entrati e hanno rinchiuso in un locale tutti i dipendenti. Quindi hanno aspettato l’intervallo di tempo necessario per lo sblocco della serratura temporizzata e si sono allontanati con una cifra sostanziosa, almeno rispetto alle cifre normalmente custodite oggi nelle agenzie bancarie. Ai clienti che chiedevano di entrare, i malviventi hanno risposto che l’agenzia era già piena di clienti e quindi dovevano pazientare.
«La mascherina – fa notare un investigatore – avvantaggia i banditi anche nelle fasi iniziali dei blitz, quando si deve fare la fila per entrare nei negozi. Si spacciano per normali clienti e poi, una volta tirate fuori le armi, danno l’assalto alla cassa». Insomma, la mascherina è ormai entrata a tutto tondo nel ”kit” del rapinatore. Facile da usare e da occultare durante la fuga. Rapine di questo tipo sono quasi diventate un’abitudine.
Evidentemente è difficile riuscire a capire quanti malviventi approfittano della attuale pandemia per commettere dei crimini, mascherandosi senza destare i sospetti degli esercenti commerciali.
Cosa si può fare?
Semplice! applicare la legge! come la applicano loro …
Art. 152 – 155 – 533 CP
La legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico», all’articolo 5, dispone che «È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Il divieto si applica anche agli indumenti. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Successivamente, con legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, aggiornate con la legge . 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155
Art. 85
Il Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) il quale, all’art. 85, così prevede: “E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con Ia sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000). E’ vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000) . Sanzione così sostituita per effetto dell’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l’ammenda. Importo modificato dall’art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.”
ATTENZIONE!! CHIUNQUE OBBLIGHI A INDOSSARE LA MASCHERINA RISCHIA 5 ANNI DI RECLUSIONE
Chiunque obblighi una persona a coprirsi il volto commette un REATO. Nessun decreto (DPCM) può porre in deroga né la legge né la costituzione. Le leggi sopra citate NON SONO INVALIDE E NON DIVENTANO SECONDARIE a nessun DPCM. CHIUNQUE INCITI AD INDOSSARE MASCHERINE RISCHIA UNA DENUNCIA PER ISTIGAZIONE A DELINQUERE Art. 414 CPP, Art. 658 CPP (procurato allarme), Art. 640 CPP (truffa aggravata), Art. 608 CPP (abuso di autorità), Art. 610 CPP (violenza privata), Art. 1,2,4,10,13,16,32,41,54,78 (violazione della costituzione italiana), violazione trattato di Oviedo Art.5 – Violazione dei diritti Umani Art.3
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