Facebook Twitter Instagram
    sabato, Febbraio 4
    Facebook Twitter Instagram
    OggiNotizie
    • Home
    • Primo piano
    • Attualità
    • Rubriche
      • Tutti gli articoli
      • Offerte di lavoro
      • Punti di vista
        • Qlobal – Crolla Cabala Crolla
        • Storia Perduta della Terra Piana
        • Corrado Malanga – tecnica per vedere attraverso le piramidi
      • Scienza
      • Salute
        • Le chicche di Terry
        • Terapia domiciliare COVID
        • Vaccini
      • Liberi di respirare
        • Aziende Libere
      • Evoluzione spirituale
        • Psicologia
        • Legge di attrazione
      • Economia
      • Leggi
        • Avvocati per la Costituzione
        • Download documenti
      • Sessualità oggi
      • Cinema
      • Eventi
      • Motori
      • Musica
      • Letteratura
        • Lettere / Opinioni
      • Cucina
    • Articoli in anteprima
    • Sostienici
    • Collegamenti
    • Download
    • Contatti
    OggiNotizie
    Home » Blog » “Garanzia del siero pari a zero”. Il Tribunale di Padova demolisce l’obbligo vacc.inal.e per gli operatori sanitari
    Attualità

    “Garanzia del siero pari a zero”. Il Tribunale di Padova demolisce l’obbligo vacc.inal.e per gli operatori sanitari

    3 Maggio 20224 Mins Read
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email

    Con una sentenza di giovedì 28 aprile, il Tribunale di Padova (Giudice Dott. Roberto Beghini) ha accolto il ricorso di un’operatrice sanitaria dell’azienda Ulss n.6 Euganea, sospesa per non essersi sottoposta a vaccinazione covid.

    Nel provvedimento, il Tribunale evidenzia l’irragionevolezza dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e l’inutilità a prevenire il contagio definendo la garanzia del vaccino “pari a zero”.

    Si legge nel provvedimento: “l’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede l’irragionevolezza della norma ai sensi dell’art. 3 Cost.. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma l’esperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano). Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute nonostante l’avvio della campagna vaccinale, il numero di contagi più elevato in assoluto dall’inizio della pandemia, pari a + 220.532, è stato registrato l’11.01.2022”

    “La persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero. Invece la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo. In tal caso, la garanzia che ella non abbia contratto il virus, non è assoluta, ma è certamente superiore a zero. Nessun dubbio che il tampone accerti l’inesistenza della malattia solo alla data in cui viene effettuato; ma ciò costituisce un dato comune a tutti gli accertamenti diagnostici e tale è il motivo per cui esso deve essere ripetuto periodicamente. La garanzia fornita dal tampone, ripetesi, è senz’altro relativa; ma quella data dal vaccino è pari a zero. Quanto allo “stress” delle strutture sanitarie, è notorio che il tampone viene effettuato anche dalle farmacie e che il costo è sostenuto dal privato”.

    Inoltre, il Tribunale di Padova si sofferma sull’irragionevolezza e la sproporzionalità dell’obbligo vaccinale: “la normativa italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intendavaccinarsi, sembra violare anche il principio di proporzionalità sancito dall’art. 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, secondo cui “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta (tra cui il diritto di lavorare di cui all’art. 15 della stessa Carta, ndr) devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui” (v. anche l’art. 5 del Trattato sull’Unione europea e protocollo n. 2, versione consolidata come modificata dall’articolo 1 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificata dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in G.U. n. 185 del 8-8-2008 – suppl. ordinario n. 188). Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione, il rispetto del principio di proporzionalità presuppone l’adempimento di tre condizioni cumulative: attitudine, necessità e proporzionalità in senso stretto. 

    Per attitudine, si intende l’idoneità della misura a perseguire la finalità prefissata. La condizione di necessità esige che la misura presa costituisca l’opzione arrecante il minor pregiudizio possibile agli interessi in causa. Infine, il sacrificio imposto dalla stessa deve poter essere ragionevolmente esigibile (v. ad esempio CGUE sez. grande, 8.03.2022, in C-205/20; sez. I, 21 luglio 2011, in C- 2/10; sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-12/00; e sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-14/00). Nella specie, la disciplina italiana, che sospende drasticamente dal lavoro e dall’intera retribuzione il lavoratore che non intende vaccinarsi, senza prevedere alcuna soluzione alternativa o intermedia, sembra violare il principio di proporzionalità sotto tutti e tre i profili, perché, come visto, non è necessaria né raggiunge lo scopo di evitare il contagio, ed impone al lavoratore un sacrificio all’evidenza completamente insostenibile, privandolo integralmente e drasticamente dell’unico mezzo che consente a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. 

    Tribunale-di-Padova-Sez.-Lavoro-28.4.22.pdf







    “Garanzia del siero pari a zero”. Il Tribunale di Padova demolisce l’obbligo vacc.inal.e per gli operatori sanitari
    Share. Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email

    Related Posts

    «La nonna è morta da sola legata al letto dell’ospedale. Abbiamo pregato i medici di entrare»

    3 Febbraio 2023

    SCOOP! Il dirigente Pf.zer: “…Lo mutiamo noi stessi”. GUARDATE SUBITO IL VIDEO

    2 Febbraio 2023

    Un posto dove è possibile acquistare prodotti senza insetti

    1 Febbraio 2023

    Comments are closed.

    Articoli recenti
    • «La nonna è morta da sola legata al letto dell’ospedale. Abbiamo pregato i medici di entrare»
    • Malati dopo la vaccinazione contro il corona: tre atleti e le loro storie SWR Sport
    • SCOOP! Il dirigente Pf.zer: “…Lo mutiamo noi stessi”. GUARDATE SUBITO IL VIDEO
    • “Invisibili” Il video documentario di Play Master Movie
    • Un posto dove è possibile acquistare prodotti senza insetti
    Archivi
    OggiNotizie

    OggiNotizie é un blog di notizie selezionate tra quelle presenti in rete su altri siti di informazione. OggiNotizie non rappresenta una testata giornalistica, ma é un sito indipendente di informazione alternativa, che ha come obiettivo primario quello di divulgare notizie relative ai temi di maggiore interesse e che spesso non vengono rese note dall’informazione tradizionale.
    OggiNotizie non simpatizza per nessuna forza e nessun movimento politico, diamo spazio a tutti per esprimere le loro opinioni e promuovere le loro iniziative.
    Consigliamo, in ogni caso a tutti i lettori di fare le proprie ricerche personali su tutti gli argomenti trattati.

    Link utili

    Agenzia Imprese Italiane
    Salute del corpo
    Cucina Italiana
    Locali d’Italia
    Empresa Latina
    Oasi Agency
    Registro imprese
    Agenzia Entrate
    Governo Italia
    Inps 

    Lorin Gioielli – gemme e gioielli lavorati a mano

    Archivi
    Facebook Twitter Instagram Pinterest
    © 2023 By Oasi Agency Group - CALI "Dagua Valle" P. IVA 20190010193-UNI

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.