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    Home»Attualità»Risarcimento per errore medico, ora l’ASL è obbligata anche se il paziente è già gravemente malato: nuova sentenza
    Attualità

    Risarcimento per errore medico, ora l’ASL è obbligata anche se il paziente è già gravemente malato: nuova sentenza

    30 Gennaio 20266 Mins Read
    Risarcimento per errore medico
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    La Corte di Cassazione stabilisce un principio rivoluzionario: le aziende sanitarie devono risarcire il paziente anche quando l’errore medico si combina con condizioni naturali preesistenti. La fragilità del malato non è più una scusa. Ecco tutti i dettagli

    Quando un paziente subisce un danno alla salute, spesso le cause sono molteplici: da un lato ci può essere l’errore del personale sanitario, dall’altro eventuali condizioni patologiche già presenti nel corpo del malato. Fino a oggi, molte strutture ospedaliere hanno cercato di ridurre o annullare i risarcimenti, sostenendo che il paziente era già compromesso e che, quindi, l’esito negativo si sarebbe potuto verificare comunque. La Cassazione, con l’ordinanza numero 760 pubblicata il 14 gennaio 2026, ha spazzato via questa difesa.

    Il fondamento di tale decisione si trova nell’art. 41 del c.p., che disciplina il concorso di cause. Secondo questa norma, il rapporto causale tra una condotta e un evento dannoso non viene meno solo perché hanno contribuito anche fattori preesistenti, simultanei o successivi, indipendenti dall’azione umana. Tradotto in termini pratici significa che, se un medico o un’azienda sanitaria locale commettono un errore che peggiora una situazione già delicata, non possono sottrarsi alle proprie responsabilità invocando la natura o la sfortuna. Il sistema giuridico italiano adotta, infatti, il criterio dell’equivalenza delle cause: ogni elemento che ha partecipato a creare il danno viene considerato causa dello stesso. Di conseguenza, la struttura sanitaria deve rispondere dell’intero evento sul piano della cosiddetta causalità materiale, ovvero della ricostruzione storica e fattuale di ciò che è accaduto.

    La storia della neonata prematura

    Il caso esaminato dai giudici della Terza Sezione civile della Cassazione riguarda una bambina nata prematuramente, ricoverata in ospedale subito dopo il parto. Durante la permanenza nella struttura, la piccola ha contratto due infezioni gravi, che hanno reso necessaria una terapia antibiotica molto aggressiva. Le conseguenze sono state pesanti: la bimba ha riportato un’invalidità permanente vicina al 30%, principalmente a causa di gravi problemi all’udito che hanno compromesso la qualità della sua vita fin dai primi giorni.

    I genitori hanno chiesto un risarcimento, ma sia in primo grado che in appello la loro richiesta è stata respinta. I giudici di merito, basandosi sulle conclusioni del Consulente Tecnico d’Ufficio, avevano ritenuto che l’immaturità del nervo acustico della bambina fosse un fattore naturale legato alla nascita prematura, presente ancora prima che si verificasse l’infezione. Poiché la scienza medica non era in grado di stabilire con assoluta certezza se la piccola avrebbe comunque perso l’udito, anche senza l’infezione contratta in ospedale, i giudici avevano concluso che il fattore naturale fosse prevalente e assorbente, negando quindi ogni forma di indennizzo alla famiglia. Questa decisione si è rivelata, però, in contrasto con i principi generali della responsabilità civile.

    Dalla causalità materiale a quella giuridica

    La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente l’impostazione dei giudici di merito, introducendo una distinzione fondamentale tra due fasi della valutazione: la causalità materiale e la causalità giuridica. La causalità materiale serve a stabilire se la condotta umana ha effettivamente contribuito all’evento dannoso: nel caso specifico, se l’infezione contratta in ospedale ha avuto un ruolo, anche minimo, nel determinare la perdita di udito della bambina, allora il nesso causale esiste ed è completo. Non importa se c’erano già fattori naturali in gioco: l’errore sanitario ha comunque partecipato al danno.

    La causalità giuridica, invece, interviene in un secondo momento, una volta che la responsabilità è stata accertata. Questa fase serve a selezionare quali conseguenze dannose siano effettivamente imputabili all’errore medico e quali, invece, si sarebbero verificate indipendentemente dalla condotta della struttura sanitaria. Gli Ermellini hanno chiarito come il fatto che una menomazione fosse in parte già “scritta” nella condizione naturale del paziente non cancelli automaticamente la responsabilità dell’azienda ospedaliera. Il giudice non può limitarsi a dichiarare di non saper quantificare l’incidenza dell’errore, per poi negare il diritto al risarcimento. Al contrario, deve procedere a una stima proporzionale del danno, separando ciò che deriva dalla natura da ciò che deriva dalla condotta umana, e garantire un indennizzo adeguato alla parte imputabile all’errore sanitario.

    Come si quantifica il danno: il metodo differenziale e l’equità del giudice

    Una delle questioni più delicate affrontate dalla sentenza riguarda proprio il calcolo del risarcimento quando la scienza medica non offre certezze assolute. Se il consulente tecnico dichiara che è impossibile separare matematicamente la quota di danno causata dalla natura da quella causata dall’errore umano, il giudice non può arrendersi davanti a questa incertezza. Deve, invece, fare ricorso al potere di valutazione equitativa previsto dall’art. 1226 del c.c., che gli permette di determinare l’ammontare del risarcimento sulla base delle circostanze concrete del caso.

    Il metodo indicato dalla Suprema Corte è quello definito “differenziale”. Si procede in questo modo: prima si individua la percentuale di invalidità complessiva del paziente, nel caso della neonata prematura pari al 30 per cento. Poi si sottrae la quota di danno che sarebbe stata comunque presente a causa della patologia naturale o della condizione preesistente, ovvero l’immaturità del nervo acustico legata alla prematurità. Il risultato di questa sottrazione rappresenta il danno effettivamente risarcibile, cioè la parte imputabile all’errore della struttura sanitaria. Quando questa sottrazione non può essere quantificata con precisione scientifica, il magistrato deve esaminare tutti gli elementi del caso specifico per arrivare a una cifra che sia equa: né troppo generosa verso il paziente, né ingiustamente favorevole all’azienda sanitaria. L’importante è che il giudice motivi accuratamente il proprio ragionamento, spiegando come è arrivato a quella determinata somma e su quali elementi concreti ha basato la sua valutazione.

    Questa decisione della Cassazione ha implicazioni profonde per tutto il sistema sanitario nazionale. Le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali non possono più fare affidamento sull’incertezza scientifica o sulla presenza di fattori naturali per evitare le conseguenze dei propri errori. La concausalità naturale non rappresenta più uno scudo legale dietro cui nascondersi. I pazienti fragili – come i neonati prematuri, gli anziani con multiple patologie o chi soffre di malattie croniche – ricevono una tutela rafforzata: la loro vulnerabilità non diminuisce il dovere di cura della struttura sanitaria, anzi lo aumenta. Per le ASL, questo si traduce nella necessità di migliorare costantemente i protocolli di prevenzione delle infezioni e delle complicanze, sapendo che ogni minima deviazione dalle buone pratiche potrebbe tradursi in un obbligo risarcitorio significativo.

    Fonte: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/risarcimento-errore-medico-obbligata-anche-paziente-gravemente-malato/6485.html


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