Riceviamo tantissime segnalazioni di Istituti Professionali, quindi dai 14 anni nell’obbligo di istruzione, che diventano sempre più violenti nel richiedere l’obbligo vaccinale dell’anti tetanica agli studenti con la minaccia di NON iscrizione (se richiesta in quel momento) oppure con la minaccia di non accedere ai laboratori se non di non poter fare la stage, oltretutto obbligatoria per accedere agli esami finali. La situazione è inaccettabile, non è più possibile subire questi gravissimi soprusi.
Per le iscrizioni e l’accesso nei laboratori ne abbiamo parlato QUI e riepiloghiamo con: LA SCUOLA NON PUO’ RICHIEDERE LO STATUS VACCINALE DEGLI STUDENTI (per l’iscrizione alle superiori vige comunque il 3-bis della Legge 119/2017) NE’ CHIEDERE LIBRETTO VACCINALE OPPURE OBBLIGO DI INOCULAZIONE DI UN FARMACO. NEANCHE IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. SOLO IL MEDICO COMPETENTE (non previsto per l’accesso dei laboratori) PUO’ RICHIEDERE DATI SANITARI OD ESAMI MA NON I VACCINI E QUESTO LO STABILISCE LA LEGGE.
Per l’alternanza scuola-lavoro oppure il tirocinio universitario invece ne abbiamo parlato QUI e riepiloghiamo con: LA SCUOLA NON PUO’ RICHIEDERE LO STATUS VACCINALE DEGLI STUDENTI NE’ CHIEDERE LIBRETTO VACCINALE OPPURE OBBLIGO DI INOCULAZIONE DI UN FARMACO. NEANCHE IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. SOLO IL MEDICO COMPETENTE (previsto invece per la mansione) PUO’ RICHIEDERE DATI SANITARI OD ESAMI MA NON I VACCINI E QUESTO LO STABILISCE LA LEGGE.
Anche il caso dell’Università di Catania per gli studenti del corso di Odontoiatria è tutto in abuso. Non importa emergenza o meno, la richiesta di vaccinazione anti Covid-19 ed anti influenzale NON è prevista nel D.lgs 81/08. NESSUN VACCINO PER NESSUNA CATEGORIA LAVORATIVA. Non è di certo una vittoria che da “obbligatoria” sia “necessaria” la documentazione vaccinale, per il rilascio d’idoneità (non sullo stato di salute). Una vittoria è che non venisse proprio più richiesta. Così è solo una presa in giro.

Il medico non è aggiornato sulla normativa vigente inerente agli obblighi vaccinali e gli studenti maggiorenni dovrebbero renderlo edotto. Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente” (N.d.R. non solo è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune, di approfittare della vaccinazione gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal Medico Competente); c. 5 “Il medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione (consenso informato) e della NON vaccinazione (rifiuto nella cartella clinica del lavoratore)” e questa parte risulta assolutamente conforme alla Legge 219/2017 con: “Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché’ riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. Il D.lgs 81/2008, che ricordiamo essere l’unico testo di riferimento per la sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa che va ad abrogare tutte le precedenti del medesimo ambito, parla di vaccinazione come un’opportunità proposta al lavoratore, MAI di un obbligo. Proprio per effetto della Legge 219/2017 viene abrogata tacitamente la Legge 5 marzo 1963, n. 292, oltretutto NON riportata nel D.lgs 81/08, e successivi decreti dove: “Art.1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], QUALSIASI accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Le vaccinazioni, seppur preventive e non curative, restano un ATTO MEDICO che prevede il consenso/dissenso del paziente. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del lavoratore e l’acquisizione del consenso o del dissenso, i quale deve essere documentato in forma scritta, è un atto di competenza esclusiva del medico, che non può essere delegato nè comunicato a terzi. Anzi il RIFIUTO va fatto inserire nella cartella clinica del Medico Competente. Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e qualsiasi punizione NON può essere accettata. Men che meno la “non idoneità” sul luogo di lavoro. Seppur all’ Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori – comma 1: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” devono essere sempre obblighi conformi proprio al D.lgs. 81/08 e non riguardano scelte personali in fatto di cura. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi=ATTO MEDICO) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi. Anche la richiesta di esami ematici anticorpali non sono previsti. Non è il Medico competente che decide chi procede con la vaccinazione ma spetta ai dipendenti rendersi “idonei” eventualmente e, se volontariamente lo vogliono, usufruire della gratuità della stessa. Anzi meglio non cedere gli esami anticorpali perchè è come accettare l’obbligo vaccinale. Sempre meglio prima contestare l’abuso, poi c’è sempre tempo per mediare ma non come prima azione, la quale potrebbe anche ritorcervisi contro. Se non avete una copertura adeguata che farete? Perchè il prossimo passo è la vaccinazione.
Se il medico competente non volesse recepire la norma e continuare con gli abusi, vi abbiamo messo a disposizione anche un format per contestare un eventuale NON IDONEITA’ od IDONEITA’ PARZIALE sullo status vaccinale che trovate QUI
Basta subire passivamente questi abusi, anche chi in regola con le vaccinazioni o fanatico dei vaccini dovrebbe rifiutarsi di consegnare il suo libretto vaccinale e di farsi violare la privacy. A forza di acconsentire a qualsiasi ordine, chiunque si sente sempre più autorizzato a calcare la mano. Con tutti, nessuno escluso.
Siate consapevoli, siate liberi
Fonte: Alessandra Ghisla https://www.tuteladirittosoggettivo.it/forum/topic/il-green-pass-e-ancora-fra-noi-nelle-scuole-dellobbligo-ed-universita/
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