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    Home»Ogginotizie»Le società di recupero crediti non possono più richiedervi soldi: Cassazione Ord. n. 23834/2025
    Ogginotizie

    Le società di recupero crediti non possono più richiedervi soldi: Cassazione Ord. n. 23834/2025

    15 Settembre 2025Updated:17 Settembre 20252 Mins Read
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    In materia di cessione del credito, la semplice cessione in blocco di crediti aventi una determinata connotazione non esonera il cessionario dall’onere di provare che la singola posizione creditoria sia effettivamente compresa nel perimetro della cessione, non essendo sufficiente la mera esistenza di un contratto di cessione in blocco. Quando il debitore contesti specificamente l’inclusione del credito nell’atto dispositivo, il cessionario deve fornire prova positiva della titolarità del diritto, non potendo limitarsi a invocare l’esistenza dell’accordo traslativo generale. Il mero possesso da parte del cessionario della documentazione relativa al credito contestato non equivale a dimostrare l’effettiva titolarità del diritto, in quanto tale circostanza non costituisce elemento probatorio sufficiente a comprovare l’avvenuto trasferimento del rapporto giuridico. Nelle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 130/1999, l’identificazione dei crediti ceduti attraverso il rinvio agli elenchi pubblicati sui siti internet indicati negli avvisi di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 385/1993 assume carattere vincolante, sicché la mancata inclusione della specifica posizione debitoria in tali elenchi preclude al cessionario la possibilità di far valere la titolarità del credito. Il soggetto che subisce l’azione di adempimento di una obbligazione non è tenuto ad attivarsi per individuare il proprio creditore mediante interpello del cedente o azione di accertamento, poiché spetta esclusivamente a chi agisce in giudizio fornire la prova della legittimazione attiva e della titolarità del credito fatto valere. La ripartizione dell’onere probatorio in tema di cessione del credito impone al cessionario di dimostrare non solo l’esistenza dell’accordo traslativo, ma anche l’effettiva inclusione del singolo rapporto creditorio nell’ambito oggettivo della cessione, specialmente quando questa avvenga mediante criteri di identificazione per categorie o blocchi di posizioni.

    Scarica l’ordinanza


    Corte d’appello di Bologna 6/Settembre 2025 n. 1483
    Avv. Gaetano Vilnò


    Per contattare lo studio: https://www.studiogaetanovilno.it/


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